Il 14 luglio, il Presidente del Consiglio ha emanato l’ennesimo Dpcm (il n° 19 nel 2020) restrittivo delle libertà individuali delle persone e delle attività economiche e sociali, prorogandole fino a fine mese a causa dell’emergenza Covdi19. Termine entro cui la “delibera del Consiglio dei Ministri” originaria del 31 gennaio sulla situazione cesserà di avere effetto. E forse anche l’Italia intera.
Nelle premessa del testo vi è il richiamo a una lista impressionante di altri dpcm, decreti legge, ordinanze e atti secondari di legge emanati negli ultimi mesi dal Governo, dopodiché si conclude con l’affermazione «…considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale..». Ma i dati del 15 luglio, tratti dal sito ufficiale dell’Istituto Sanitario Nazionale alla pagina infografica “Dati della Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia”, dicono un’altra cosa.
E lo stesso dicasi per il rapporto “Epidemia Covid19” del 7 luglio scorso (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_7-luglio-2020.pdf ). Dai dati e grafici riportati, appare evidente che l’epidemia è in fase calante e con numeri molto inferiori rispetto a quelli della “fase1”, che giustificarono il “lockdown” e tutti i dpcm e atti di cui sopra. Si evince anche che il problema riguarda perlopiù il Centro-Nord e in modo specifico la direttrice Milano-Bologna, con un coefficiente RT che invece supera la soglia limite di 1 solo in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna,Toscana e Lazio (e non invece nella tanto vituperata Lombardia, che rimane peraltro la regione col maggior numero di casi nel paese).
Nel Rapporto si afferma anche che «…poiché la diagnosi di COVID-19 può avvenire anche due o tre settimane dopo l’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 a causa del tempo di incubazione della malattia (fino a 14 giorni) e dei tempi intercorsi tra l’inizio dei sintomi, la ricerca di assistenza medica e il completamento dei test di laboratorio, il valore di Rt può essere attualmente stimato correttamente solo con un ritardo di 6 giorni.» (a pagina 17): non si capisce dunque questa coda prolungata di nuovi casi da dove provenga.
Il dubbio era già sorto durante la “fase1”, quando alcuni addetti dell’ISS avevano iniziato a parlare di “spostare il picco” dell’epidemia, senza specificare cosa si intendesse. Però la situazione in cui verte il paese non è chiara e le spiegazioni su un caso unico al mondo, che va avanti ormai da sei mesi, non sono mai pervenute. Sarebbe forse il caso di dare spiegazioni agli italiani, visti i sacrifici imposti e i danni subiti da questo blocco.
Ciononostante, il Governo decide di prorogare fino al 31 luglio tutte le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, nonché di confermare tutte le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute emesse il 30 giugno 2020 e il 9 luglio 2020, apportando aggiornamenti solo alle «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative» e alle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico». Questo ultimo dpcm è controfirmato dal Ministro alla salute: una prassi inusuale e incomprensibile visto che si tratta di un atto della Presidenza del Consiglio…
Ma di incomprensibile c’è molto, in tutte le misure restrittive collezionate nel decreto (già operative da mesi grazie ai precedenti dpcm e ordinanze vari), che si legge più avanti «…si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici»: insomma, un’insalata di atti e accordi con diverso grado di forza di legge che vengono riassunti in un atto ambiguo quanto irrituale.
Un atto che va a toccare praticamente tutti i settori dell’attività economica commerciale o di servizi alla persona, elencati nel dpcm stesso (RISTORAZIONE; ATTIVITÀ TURISTICHE – stabilimenti balneari e spiagge; ATTIVITÀ RICETTIVE; SERVIZI ALLA PERSONA – acconciatori, estetisti e tatuatori; COMMERCIO AL DETTAGLIO; COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE – mercati e mercatini degli hobbisti; UFFICI APERTI AL PUBBLICO; PISCINE; PALESTRE; MANUTENZIONE DEL VERDE; MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE; ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO; NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE; INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO; AREE GIOCHI PER BAMBINI; CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO; PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO; SAGRE E FIERE LOCALI; STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE; PROFESSIONI DELLA MONTAGNA – guide alpine e maestri di sci; GUIDE TURISTICHE; CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI; SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE; DISCOTECHE), dando un’impressione di pervasività e totalità di ambiti interessati e disposizioni di dettaglio riportate.
Cui si aggiungono anche altre normative, per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti, per le quali si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti: Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”. Il Dpcm occupa oltre 80 pagine di testo e il motivo, adesso, è chiaro…
In linea generale, per ogni segmento valgono alcune misure di prevenzione, quali: predisporre le norme anti-Covid anche per i clienti di altra nazionalità; rilevare la temperatura corporea e impedire l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°C; rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, unitamente a più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani (e qui, qualcuno potrebbe cominciare a ridere…).
Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, si deve privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni, e non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere (altrimenti, come in quel giochino che si faceva da bambini, resti in piedi e fai la penitenza, nda).
Altresì, negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, si deve consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute (ma se non ci sono posti a sedere?!). I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (ovverosia?): quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale (???).
La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (quindi, se sei un baretto di periferia, meglio chiudere!). È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto (pena il taglio della mano…) e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (e come fai per mangiare il cibo che non puoi toccare?).
La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose (perché mai?). In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti, anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet (come nelle gimkane che si facevano da bambini…).
Decine di pagine di testo normativo “imperativo”, emanato dal massimo organo politico-esecutivo italiano, di questa fatta. Ve le risparmio, tranne alcune chicche: «…nelle “Cerimonie”, bisogna mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni… Nei Locali aperti al pubblico, la Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo… nei Bagni marittimi, si deve riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita), mentre in spiaggia, si deve favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde e assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio), in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone.
Peraltro, tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. e si deve regolare la frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.., così come le attrezzature (lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc.), che invece vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare… nelle Spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione e al fine di assicurare il rispetto della d.a.d., si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza… Infine, gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beachsoccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti».
Nelle Strutture ricettive, invece «…si deve favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo».
Vabbeh! Allora quest’anno rinuncio alla spiaggia e passo l’estate in piscina. Certo, ma ci sono norme anti-Covid anche lì: «…tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali; dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata; altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani; la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona; prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata; infine, si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi».
Un profluvio di norme che impongono ulteriori costi e aggravi agli operatori economici, complicate e spesso poco chiare, ossessive sul rispetto del distanziamento e dell’igiene, che infine impongono ritmi di vita e di attività del servizio che risultano essere disumane e di difficile attuazione. Non so se queste prescrizioni siano state elaborate dalla “task force” di Colao (a proposito, che fine ha fatto?), ma sono certo che se applicate a lungo porteranno alla morte tutte le attività commerciali del nostro paese. Ho riportato quelle più interessate dalla stagione estiva che, normalmente, per l’Italia significa turismo, stranieri, incassi e possibilità di pagare le tasse e fare utili. In questo modo, temo che molti turisti rinunceranno a fare la vacanza in Italia e persino a frequentare le piscine e le palestre, aggiungendo al danno economico quello psico-fisico che già riguarda milioni di italiani.
L’idea di prorogare simile assurdità fino a fine luglio mi sembra insana. A meno che non sia utile per altre operazioni del Governo (Consiglio UE di questi giorni, ad esempio?): in ogni caso, si tratta di un decreto “tombale” per la nostra patria.