Un giudice di pace di Frosinone, il dottor Emilio Manganiello, a seguito del ricorso di un cittadino ha decretato che con il confinamento di tutti gli italiani nel periodo acuto dell’epidemia si sarebbe compiuto un abuso; e di conseguenza le sanzioni sarebbero un atto di prepotenza che travalica ampiamente i limiti che la Costituzione impone agli organi legislativi e di governo.
Qualcuno potrà obiettare che si tratta “soltanto” di un giudice di pace, e che la sua decisione è legata soltanto alla revoca di una multa. Ma le argomentazioni apportate a sostegno della sua sentenza non dovrebbero lasciare indifferenti i parlamentari, in particolar modo le opposizioni.
Un cittadino l’11 aprile venne multato poiché non era rimasto in casa. Con il suo avvocato, Giuseppe Cosimato, ha fatto ricorso e il giudice lo scorso 15 luglio gli ha dato ragione così che non dovrà pagare niente.
Perché? Perché in nessuna parte della Costituzione è previsto che il Governo abbia il potere di decretare lo stato di emergenza per motivi sanitari. Ci si può ricorrere solo per terremoti, incendi, alluvioni, valanghe. Oppure, per inquinamento. Né tantomeno può farlo da solo il presidente del Consiglio dei ministri. Ma quanto deciso del giudice di pace guarda più lontano: addirittura alla Costituzione che all’articolo 13 recita in modo esplicito: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria».
In altre parole Conte, con i suoi decreti d’urgenza, non avrebbe potuto limitare la libertà personale dei cittadini, semplicemente perché non è “un’autorità giudiziaria”!
Per ora la cosa sembra sia finita qui. Ma se la prefettura, che non era presente all’udienza, decidesse di presentare ricorso alla sentenza, tutta la faccenda potrebbe finire in tribunale; e non è escluso che si possa ricorrere addirittura alla Corte Costituzionale.
È interessante leggere quanto afferma il giudice Manganiello: – «La libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché, ad esempio, pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale».
E poi: «Nell’ordinamento giuridico italiano, l’ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato […] altrimenti, ci si muove nel solco delle misure adottate in Stati non democratici, come la Cina, [che hanno] un ordinamento costituzionale autoritario giuridicamente incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, fondato su garanzie individuali inviolabili, ignote agli ordinamenti autoritari, e agli esperti sanitari di quei paesi e del nostro, in quanto non competenti in diritto costituzionale».
Naturalmente la prefettura non farà ricorso e la faccenda si chiuderà lì. Ma la questione andrebbe ripresa in mano dalle opposizioni. Altrimenti che ci stanno a fare!