Un giudice di Pisa Lina Manuali, ha assolto un cittadino dall’accusa di avere violato un Dpcm dopo essere uscito di casa durante la pandemia: “Con il continuo alternarsi di decreti legge e Dpcm si è assistito inermi all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali. Si è arrivati a incidere sul diritto al lavoro e a un’equa retribuzione con violazione dell’articolo 36 della Costituzione”. Il riferimento alle limitazioni per chi non possiede il green pass sembra chiaro anche se non viene espressamente citato.
Queste motivazioni di una sentenza depositata l’8 novembre scorso, ribadiscono inoltre, che la delibera datata 21 gennaio 2020 con cui il Consiglio dei Ministri stabilì lo stato di emergenza era “illegittima” e, per logica, lo sono stati tutti i provvedimenti che a essa facevano riferimento e tutte le proroghe dello stato di emergenza.
La giudice Manuali ha assolto un cittadino perché non sussiste il reato di ‘inosservanza dei provvedimenti dell’autorità’ per non aver osservato il divieto di uscire di casa ‘se non per motivi di lavoro, salute o necessità’.
Questa sentenza va ad aggiungersi ad altre sentenze, che stabiliscono l’illegittimità dei Dpcm, alimentando il forte dubbio dal punto di vista giuridico, alle limitazioni sul lavoro per chi non possiede il green pass. Si ragiona sul “concetto” di stato di emergenza. È chiaro a tutti i giudici che l’ordinamento costituzionale italiano non possa contemplare né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza al di fuori dello stato di guerra” e la “l’emergenza causata dal Covid non è giuridicamente assimilabile allo stato di guerra”.
Si potrebbe sollevare una polemica sul fatto che ogni decisone è un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza” ma “la tutela di questi diritti non può spingersi a tal punto da tiranneggiare la protezione di altri diritti di pari natura costituzionale”.
L’emergenza sanitaria potrebbe essere giustificata da una legge del 2018, il cosiddetto ‘Codice della Protezione Civile’, che permette la possibilità di istituire uno ‘statuto di emergenza’ alla Presidenza del Consiglio ma solo nel caso di “calamità naturali”, “una dimensione di crisi del tutto diversa dalla pandemia provocata da agenti virali”.