Le elezioni comunali di Torino 2021 si svolgeranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. La doppia data più probabile è quella del 10-11 ottobre 2021, come vi abbiamo spiegato in questo articolo.
La normativa di riferimento riguardo le elezioni per gli enti locali è disciplinata dal TUEL (Testo unico degli Enti Locali, d.lgs 267/00). Per quanto riguarda le elezioni comunali, la legge individua due diversi sistemi elettorali in base al numero della popolazione residente nel comune. Si distingue fra i comuni che hanno fino a 15.000 abitanti e i comuni che hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Essendo Torino un comune con più di 15.000 abitanti, ci occuperemo del secondo caso citato.
Elezione del sindaco nei comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti
Alle elezioni comunali, nei comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Gli elettori non potranno essere individuati e circoscritti per motivi censitari (cioè di reddito), o di alfabetizzazione.
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Gli elettori possono esprimere due scelte: una per il sindaco e una per la lista dei consiglieri.
E’, inoltre, possibile il voto disgiunto, cioè è possibile scegliere una lista diversa rispetto a quella collegata al candidato per cui l’elettore ha votato.
Si vota con un sistema maggioritario; per cui, viene proclamato eletto sindaco il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1). Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede a un secondo turno elettorale, chiamato ballottaggio. Tale secondo turno elettorale si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo turno.
Come funziona il ballottaggio alle elezioni comunali
Possono accedere al secondo turno i candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione al consiglio comunale, che ha raggiunto la maggiore cifra elettorale complessiva.
A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano per età.
Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Anche in questo caso, se vi è parità di voti fra i candidati, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato alla lista o al gruppo di liste che ha raggiunto la maggiore cifra elettorale complessiva.
A parità di cifra elettorale, viene eletto il candidato più anziano per età.
Elezione del consiglio comunale nei comuni con piu’ di 15.000 abitanti
Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione del sindaco al termine del primo o del secondo turno e avviene mediante sistema proporzionale.

Alle liste collegate al sindaco eletto che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste con il metodo d’Hondt.
E’ prevista una soglia di sbarramento del 3%. La soglia prevede che le liste che non abbiano ottenuto al primo turno almeno il 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia, non possono partecipare alla distribuzione dei seggi.