No agli spostamenti verso le seconde case ma sì a quelli in Europa e non. All’appello di ASTOI Confindustria Viaggi, il Ministero dell’Interno ha risposto “SI'” ai viaggi all’estero. Se finora non c’era chiarezza su come le misure restrittive adottate in Italia potessero conciliarsi con quelle che consentono di recarsi liberamente in un Paese dell’area UE/Schengen e non, ora la risposta è arrivata. Anche nelle zone a rischio alto (es. zone rosse) è possibile spostarsi per raggiungere l’aeroporto e imbarcarsi per la propria destinazione.
Ma quali sono le norme relative all’ingresso e all’uscita da/verso l’Italia? Vediamole insieme.
La suddivisione in elenchi
Il DPCM 2 marzo 2021 conferma e integra le disposizioni già precedentemente previste dal Governo Conte riguardo i viaggi all’estero. Il Governo ha suddiviso i Paesi del mondo in cinque elenchi. In base all’elenco in cui è inserito il Paese in cui si vuole entrare o da cui si vuole uscire, bisognerà seguire delle regole specifiche.
Rimane valida la compilazione di questionario e titolo informativo sia per l’ingresso o l’uscita in/da Paesi esteri. Il documento, comunque, non ha valore legale.

Viaggi all’Estero: eLENCO A
Comprende solamente la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Per questi Paesi non è prevista alcuna limitazione, salvo normative interne ai Paesi stessi.
ELENCO B
Comprende gli Stati e i territori considerati a basso rischio epidemiologico individuati tra quelli presenti dell’Elenco C. I viaggi da e verso questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione. Non è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario o l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico all’ingresso sul territorio nazionale. Questo è valido solo se nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia non si sia transitato o soggiornato in Paesi contenuti nell’Elenco D o E. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Ad oggi, nell’Elenco B non figura alcun Paese.
ELENCO C
Comprende quasi tutti i Paesi europei. In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.
Diversamente dai Paesi dell’Elenco B, vige l’obbligo di sottoporsi, nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia, ad un tampone molecolare o antigenico, con risultato negativo. In caso di mancata presentazione del tampone, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
Rimane l’obbligo di comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il proprio territorio nonché la compilazione di un’autodichiarazione. La lista completa dei Paesi rientranti nell’Elenco C è disponibile sul sito del Governo.
Limitazioni specifiche sono previste per l’Austria, rientrante sempre nell’Elenco C.
ELENCO D
Comprende Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia. A questi si possono aggiungere Stati individuati nell’Elenco E, se considerati a basso rischio epidemiologico.
In base alla normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, salvo eventuali limitazioni disposte in Italia a livello regionale.
L’assenza di limitazioni agli spostamenti dall’Italia non esclude che vi siano dei limiti all’ingresso in questi Paesi.
Come per i Paesi dell’elenco E, è necessario compilare un’autodichiarazione e dichiarare il proprio ingresso in Italia. In più, si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.
Al rientro da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento per 14 giorni. Tuttavia, si può essere esentati dalla quarantena previa autorizzazione del Ministero della Salute se:
- Non si manifestano sintomi da COVID-19;
- Si è risultati negativi a tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore antecedenti al ritorno in Italia;
- Si è sottoposti a tampone molecolare o antigenico (con esito negativo) in aeroporto, porto o luogo di confine all’arrivo o entro le 48 ore dall’arrivo.
È necessario inoltrare la richiesta al Ministero della Salute almeno 7 giorni prima dalla data di ingresso in Italia.
Per avere tutte le informazioni necessarie, consultare il sito del Governo.
ELENCO E
Vi rientrano tutti i territori non espressamente indicati in altro elenco. Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti in caso di specifiche motivazioni quali:
- lavoro;
- motivi di salute;
- motivi di studio;
- assoluta urgenza;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Non sono consentiti, dunque, viaggi all’estero motivati da turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi è necessario compilare un’autodichiarazione in cui si indica la motivazione che consente il rientro. Anche in questo caso, si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato; vige l’obbligo di dichiarare il proprio ingresso e di sottoporsi a isolamento fiduciario per 14 giorni.
Eccezioni: REGNO UNITO e BRASILE
Per i viaggi verso il Regno Unito, quattro sono le norme principali da seguire:
- Presentare un tampone COVID-19 negativo (in lingua inglese) effettuato entro 72 ore dall’ingresso nel Regno Unito. A questo, devono essere allegati i recapiti del centro medico che lo ha effettuato;
- Compilare un “travel locator form” nei due giorni precedenti alla partenza con indirizzo e numero di telefono per poter essere contattati;
- L’isolamento cautelare di 10 giorni, considerando che il luogo della quarantena varia a seconda del Paese di provenienza (gli arrivi internazionali in Scozia sono sempre e comunque soggetti a quarantena nei COVID hotel per 10 giorni a proprie spese);
- L’obbligo di effettuare due tamponi il secondo e l’ottavo giorno di autoisolamento, da prenotare online e pagare prima dell’ingresso nel Regno Unito (al costo di 210 sterline).
Il ritorno in Italia dal Regno Unito è consentito solo ai soggetti con residenza in Italia in possesso di autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute, al contrario di chi fa ingresso in Italia per motivi di assoluta necessità. Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Governo.
E’ vietato l’ingresso sul territorio nazionale a chi ha soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti. Fanno eccezione solo alcune categorie di soggetti, come specificato sul sito del Governo. Una volta autorizzato l’ingresso in Italia, valgono le stesse norme previste per i paesi rientranti nel gruppo D, con l’aggiunta di:
- obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni, indipendentemente dal risultato del tampone;
- obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.
Per rimanere sempre aggiornati sulle misure relative ai viaggi all’estero, consultare il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina