In chiusura d’anno la Ministra Maria Stella Gelmini propone una nuova Legge sulla Montagna che si vorrebbe portare in approvazione con la Finanziaria.
Mi torna in mente il diverso metodo usato nel lontano ‘93 per arrivare alla stesura della attuale Legge sulla Montagna, la n° 97, la “Legge Carlotto”, approvata il 31 gennaio 1994.
In particolare mi ricordo le numerose riunioni fatte nelle valli organizzate da Comuni e Comunità Montane con amministratori e popolazione per individuare i temi, definire il modo per affrontarli e concordare obiettivi e contenuti dei diversi articoli.
Riporto qui l’Articolo che riguarda incentivi di insediamento e trasferimento attività alla cui stesura definitiva si era giunti dopo diversi incontri.
Un Articolo che non necessita di decreti attuativi da parte ministeriale e vedrebbe le Regioni e le istituzioni locali individuare i Comuni interessati tenendo conto delle diverse situazioni nelle valli.
Art. 19. Incentivi per l’insediamento in zone montane.
1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione.
Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai già residenti. Le regioni individuano, sentite le comunità montane, i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefìci, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell’andamento demografico.