Vi è mai capitato di imbattervi in un’opera d’arte e cercare di comprendere la sua autenticità? Sarà un’opera unica o una replica eseguita da altro artista? Sto ammirando un dipinto reale o una mera e semplice riproduzione?
Senza l’ausilio della tecnologia tali domande risultavano di difficile risposta, in quanto non tutte le persone possiedono gli strumenti tecnici per comprendere se un’opera (intesa nel suo significato più ampio: dipinto, scultura, fotografia, realizzazione sartoriale di alta moda, software …) sia vera o falsa, se sia di un determinato artista o sia una parca riproduzione. Non possiamo essere tutti Sgarbi o Caglioti…
Con l’avvento della tecnologia blockchain ora è possibile. Anzi, citando un famoso film, ora grazie agli NFT “SI PUO’ FARE!”.
Gli NFT sono dei gettoni crittografici che rappresentano da un lato l’atto di proprietà scritto su blockchain di un bene unico e dall’altro il certificato di autenticità.
Sono la nuova frontiera di diversi settori: moda, arte, videogame, musica, fotografia e nuovi metodi comunicativi. Si tratta di strumenti che devono il loro successo alle caratteristiche insite nella natura del loro funzionamento.
Letteralmente la sigla sta per NON FUNGIBLE TOKEN e, nella pratica, questi nuovi meccanismi vengono utilizzati per registrare il dominio acquisito tramite il contratto di acquisto, regolarmente stipulato tra venditore e acquirente. Quest’ultimo infine, non acquista tanto l’oggetto della transazione, ma quanto più la possibilità di dimostrare la presenza di un collegamento diretto con il titolo di acquisto.
Pertanto gli NFT procedono a tutelare sia l’unicità sia la connessa sicurezza della certificazione di proprietà del bene.
La tecnologia blockchain, infatti, grazie al fatto che tutte le transazioni vengono registrate su un registro decentralizzato – diventando così unici, non riproducibili e immodificabili – risolve due importanti problematiche: la verificabilità e la certezza del bene, del connesso titolo di acquisto e la sua autenticità.
Gli NFT, come è facile comprendere vista l’estrema novità dello strumento in questione, rappresentano un nuovo universo di riflessione legale.
Le tematiche legali che ruotano intorno agli NFT sono però molteplici: questi token, infatti, non hanno ancora trovato un inquadramento giuridico uniforme, manca una univoca intesa sia sulla loro natura giuridica, sia sulla loro regolamentazione. Potrebbero rientrare nella definizione dell’articolo 1996 del Codice Civile relativo ai titoli rappresentativi delle merci, essendo degli asset riconducibili a beni reali o digitali, la cui titolarità appartiene all’autore, oppure potrebbero essere essi stessi un bene.
E’ verosimile che gli NFT siano tutelabili come opere di ingegno, poiché non possono essere equiparati a mere opere tangibili. La digitalizzazione richiede, infatti, che sia tutelata e ben garantita la protezione giuridica anche di quelle opere che non possono essere materiali, che non si possono esporre nelle nostre case, ma che indubbiamente sono dotate di requisiti minimi di originalità e creatività fenomeno che già si verifica a titolo esemplificativo per i software.
“Non tutto quindi può essere NFT” bensì solo ciò che sia dotato, come dicevamo precedentemente, di originalità, creatività e unicità.
La novità è tanta così come i lati positivi che la nuova tecnologia potrebbe “scaricare” sulla realtà quotidiana, ma, ovviamente, rimangono inesplorati molteplici blind side che solo l’effettivo utilizzo sarà in grado di chiarire.