Nei reati con evento naturalistico il nesso di causalità fra condotta ed evento è un elemento essenziale della fattispecie. Si definiscono reati con evento naturalistico quei reati la cui concretizzazione dipende dal realizzarsi o meno dell’evento. Per esempio, si ha il delitto di omicidio solo se la vittima effettivamente muore. Si è quindi autori di un reato a evento naturalistico se si realizza una determinata condotta che porta a un determinato evento. Appare ora chiara l’importanza del nesso causale tra condotta ed evento. In ambito penale, infatti, esso si traduce in un problema di imputazione di un evento a una condotta umana.
Il nesso di causalità ex articolo 40 c.p.
Per analizzare la questione del nesso di causalità nei reati con evento naturalistico conviene partire dal testo normativo. L’articolo 40 del codice penale dice:
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Le cause dell’evento: preesistenti, simultanee o sopravvenute
Anche l’articolo seguente è importante, ed è utile parlarne ora brevemente. L’articolo 41 del codice penale recita:
“Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendente dall'azione o dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto fra azione od omissione ed evento”.
Il c. 2 dello stesso articolo riguarda le cause sopravvenute:
“Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso se l'azione od omissione precedentemente o commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita”.
La norma è contraddittoria, in quanto, se sono cause da sole sufficienti, si tratta di cause determinanti e non sopravvenute. Alcuni interpretano come serie causali del tutto autonome rispetto alla condotta. Ad esempio, Tizio propina una dose mortale di veleno a Caio che muore però per un colpo di fucile sparato da Sempronio. Anche secondo questa interpretazione però la norma sembra priva di senso, perché sembrerebbe sufficiente la norma generale che prescrive il nesso di causalità.
Il nesso di causalità e le varie teorie
Ma cos’è che determina il nesso di causalità? Quando v’è una correlazione fra condotta ed evento? Quando, insomma, si può condannare una persona? Ci sono diverse teorie in materia.
La teoria condizionalistica sul nesso di causalità
La teoria condizionalistica è la prima delle teorie riguardo al nesso di causalità. Viene anche detta “teoria della condicio sine qua non”. Secondo questa teoria la causa è definita come l’insieme delle condizioni necessarie per la produzione dell’evento. La causalità della condotta è accertata attraverso il procedimento di eliminazione mentale. Secondo questo procedimento la condotta è condizione necessaria se, eliminando mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti la condotta, l’evento non si sarebbe verificato. Si richiede quindi un giudizio controfattuale ex post.
La critica del regresso all’infinito
Vi sono però delle critiche alla teoria condizionalistica. La prima è la critica del regresso all’infinito, che pone come interrogativo se siano cause anche le condizioni delle condizioni. La domanda è quindi se per assurdo vadano considerati come omicidi anche i genitori dell’omicida, perché hanno fatto nascere una persona che avrebbe poi ucciso un altro uomo. Questa critica va esclusa perché bisogna valutare la colpevolezza in concreto, che non sussisterebbe nel caso dei genitori.
La causalità alternativa ipotetica
La seconda critica è la causalità alternativa ipotetica. Questa prende in considerazione l’intervento di un fattore causale che avrebbe comunque prodotto l’evento all’incirca nello stesso momento in cui è intervenuta la condotta rispetto alla quale va accertata la causalità. Un esempio è la persona colpita da un proiettile nell’istante in cui viene travolta da un masso: quale evento ha determinato la morte? La critica della causalità alternativa ipotetica sostiene che, se si usasse la teoria condizionalistica, non si potrebbe condannare chi ha sparato. Tuttavia questa teoria opera in astratto, mentre va considerato l’evento, così com’è in quel momento: non è quindi idonea a far venire meno la teoria condizionalistica.
La teoria della causalità addizionale
La terza teoria è la causalità addizionale, secondo la quale, quando l’evento deriva da azioni congiunte, tali che, sa anche una venisse meno, non verrebbe meno l’evento, il procedimento di eliminazione mentale dovrebbe condurre a escludere il nesso di causalità. Seguendo questa teoria, se Tizio ha avvelenato Caio e Sempronio ha sparato a Caio, né uno né l’altro sarebbero condannabili, in quanto Caio sarebbe lo stesso morto escludendo una condotta fra le due. a questa critica si risponde però che il procedimento di eliminazione mentale va verificato rispetto al complesso dei fattori causali e non alle singole condotte.
Le teorie correttive della teoria condizionalistica
La teoria condizionalistica pone però dei problemi nel rapporto fra causalità e imputazione, poiché se vuole accertare la responsabilità penale la causalità non può essere risolta in termini naturalistici, ma dovrebbe essere affrontato come problema di imputazione di un evento ai fini della responsabilità penale.
Per risolvere i problemi della teoria condizionalistica subentrano alcune teorie correttive:
- Teoria della causalità adeguata: la valutazione di idoneità va effettuata secondo un giudizio ex ante, sulla base delle massime d’esperienza. Bisogna quindi accertare se al momento della condotta questa costituiva un fattore di determinazione dell’evento.l’evento deve rientrare tra le conseguenze normali o almeno probabili dell’azione.
- Teoria della causalità umana: questa teoria fu elaborata dal noto penalista Francesco Antolisei. Si parte dal presupposto che l’uomo, nelle sue condotte, abbia una sfera di signoria, in virtù della quale può controllare determinati eventi, mentre è impotente di fronte ad altri, definibili come fattori eccezionali.. Il rapporto di causalità, sussiste a condizione che l’evento non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. È dunque da escludersi il rapporto di causalità qualora nel decorso causale siano intervenuti dei fattori rarissimi, cioè fattori che hanno una scarsa probabilità di verificarsi. Perché vi sia responsabilità quindi vi devono essere due condizioni: La prima è la condicio sine qua non per cui la condotta per l’evento. La seconda è che non deve essere intervenuto un fatto eccezionale che interrompe il nesso di causalità.
- Teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento: la condotta deve essere condizione dell’evento e deve aver creato un pericolo riprovato dall’ordinamento. L’’evento deve essere la realizzazione del rischio non consentito. In questo caso si richiede quindi che un soggetto abbia creato una situazione che l’ordinamento ritiene punibile e che quest’evento si sia poi realizzato. La critica a questa teora è che aumenta eccessivamente la responsabilità penale nell’esempio più classico dell’omissione medica.
La sentenza Franzese e la legge scientifica di copertura
La causalità deve essere giustificata da leggi scientifiche. Nella spiegazione del nesso causale, il giudice deve pensare passando da un dato individualizzante a un metodo generalizzato. Deve partire dal caso concreto, operando una descrizione dell’evento, che ne identifichi le modalità specifiche rilevanti penalmente seguendo una legge scientifica. Le leggi scientifiche devono mostrare la causa dell’evento. Va precisato che il giudice non crea le leggi, ma ne è semplicemente un fruitore. Questo funziona per le leggi universali: quando però si ragiona in termini probabilistici, ad esempio parlando di la salute umana, c’è il rischio di incriminare degli innocenti. La giurisprudenza prima della sentenza Franzese era appunto divisa sulla probabilità necessaria che la legge scientifica doveva possedere per poter essere utilizzata.
La sentenza Franzese tratta di condotte omissive – in particolare di condotte mediche. La causalità omissiva ha una natura ipotetico-normativa e segue l’articolo 40 del codice penale, per il quale non evitare equivale a cagionare. Tuttavia non si può sapere cosa sarebbe successo nell’ipotesi in cui il medico sarebbe intervenuto. La Cassazione era giunta a fissare una soglia del 30% di probabilità di salvezza perché si potesse condannare. Secondo la corte, infatti, bastava che un soggetto avesse il 30% di probabilità di salvarsi perché venisse condannato il medico che non aveva agito. A cambiare questo paradigma furono le sentenze Battisti, nelle cui motivazioni si riteneva necessario invece il 99,9% di probabilità della colpevolezza del medico per poterlo condannare, data la necessità della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Proprio per risolvere questa diatribe intervenne la sentenza Franzese.
La sentenza Franzese distingue tra la probabilità statistica dato generale che “attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi” e la probabilità logica, o credibilità razionale, che segue un processo induttivo e “contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo evento”. Vi è quindi rapporto di causalità tra condotta ed evento in concreto se si può affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condotta è stata causa dell’evento. L’inciso significa che va ragionevolmente escluso l’intervento di fattori causali alternativi dotati di efficacia esplicativa, ossia di elementi che abbiano potuto determinare l’evento. L’accertamento del nesso causale per via induttiva viene escluso dal grado di certezza della legge di copertura, che comporterebbe l’esclusivo utilizzo di leggi universali. Vengono poi parificate le condotte attive e omissive e si ammette la possibilità di fondare il rapporto di causalità anche su una generalizzazione del senso comune, ossia su massime di esperienza.
i problemi e le questioni della sentenza franzese
A seguito della sentenza francese rimangono alcune questioni aperte:
- L’ossequio solo formale, ossia i giudici si riferiscono alla sentenza Franzese senza motivare in concreto l’alto grado di credibilità razionale.
- Il rapporto fra giudice e scienza, in quanto spesso le teorie scientifiche sono controverse.
- La generalizzazione del senso comune, in quanto viene fondata la causalità su massime di esperienza che non garantiscono la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.