Il decreto legge 44 del 1° aprile 2021 ha sancito l’obbligo vaccinale per il personale sanitario contro il virus COVID-19. Il decreto è stato emanato in seguito al verificarsi di alcuni casi di personale sanitario che, non volendosi vaccinare, ha finito per contagiare i pazienti.
Si legge nel decreto che l’obbligo di vaccinarsi per i sanitari risponde alla finalità di tutelare la salute pubblica e di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Viene stabilito in modo chiaro e univoco che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
Quest’ultima affermazione, contenuta nel decreto legge, sembrerebbe rappresentare un possibile cavillo per coloro che non vogliono sottoporsi al vaccino. Si tratta di persone ( No Vax, ma non solo) che hanno dichiarato situazioni di salute non compatibili con il vaccino e sono così riuscite a sfuggire all’obbligo vaccinale.
Trasmissione dei dati di coloro che devono sottoporsi al vaccino
Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti.
Sempre entro cinque giorni, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le regioni e le province autonome verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti negli elenchi.
Quando non risulta l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione o la provincia autonoma segnalano all’azienda sanitaria locale i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Sanzioni se non si adempie all’obbligo vaccinale
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del soggetto interessato, nonostante la previa segnalazione, quest’ultimo incorre in sanzioni.
Infatti, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Mansioni che, per ovvie ragioni, non implichino rischi di diffusione del contagio.
Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è prevista alcuna retribuzione o altro compenso.
La sospensione mantiene efficacia fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale. E comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
1 commento
La Costituzione, il codice civile, la dichiarazione sui diritti dell’ uomo vieta trattamenti sanitari obbligatori, ma ormai il diritto non esiste e fanno ridere alcuni avvocati che si offrono per ricorsi gratuiti in un mondo istituzionale tutto collegato e colluso rischiando solo di instaurare processi che poi i clienti si ritroveranno sul groppone. La pandemia inizia ora con tutti questi vaccini sperimentali e le varianti ,quindi provocate ,e la vaccinazione non sarà obbligatoria solo per i sanitari sotto minaccia grave, ma per i professionisti, per gli insegnanti e pare che da settembre sia prevista pure per i lattanti. Siamo troppi e lo decidono altri. Quelli stessi non eletti cui plaude l’Europa, quelli che tolgono il contante da giugno e poi bloccano il bancomat come in Grecia. Purché le pecore continuino a pascolare prima del mattatoio…Amen