Scappare dalla Polizia costituisce un reato? No, se chi oppone resistenza ad un pubblico ufficiale fugge a piedi. Secondo la legge, affinché possa considerarsi il reato di resistenza a pubblico ufficiale come tale, è necessaria la violenza della condotta del soggetto in fuga.

Resistenza passiva ad un pubblico ufficiale
Ponendo il caso di un soggetto alla guida di un’autovettura, questo potrebbe non limitarsi a cercare di sottrarsi all’inseguimento, ma con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, potrebbe mettere in pericolo l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada. Nella fattispecie, pensiamo per esempio a chi accelera in modo eccessivo rispetto ai limiti di velocità, fa zig zag sulla strada, sale con le ruote sul marciapiedi, passa col rosso, compie manovre spericolate di guida.
Perché il reato costituisca dunque un atto di resistenza ad un pubblico ufficiale, è necessario che si verifichino due fattori: anzitutto un vero e proprio impiego della forza da parte delle Forze dell’Ordine; secondariamente l’imputato dovrebbe comportarsi in maniera proattiva – quindi non conta la mera resistenza passiva – e minacciosa o violenta.
Per la giurisprudenza dunque, nel caso in cui l’imputato si desse semplicemente alla fuga il delitto non sussiste. Divincolarsi o fuggire, senza l’uso della violenza, dinanzi a un uso della forza del pubblico ufficiale non è reato.
Scappare a piedi dalla polizia: quando costituisce reato
Appurato quindi che scappare dinanzi alla polizia non costituisce reato se non vengono poste condotte pericolose; chi si mette a correre nonostante l’alt intimatogli dalle forze dell’ordine non è responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. Nascondersi -ad esempio dietro un’aiuola, un’auto, o un portone – non è reato. Come anticipato, la sola condotta passiva non equivale ad illecito penale.
Ma allora quando, scappare a piedi, può costituire nel concreto un reato? Come anticipato, affinché si configuri l’atto come reato, è necessario che la condotta del soggetto in fuga costituisca un rischio per terzi. Nel caso della fuga a piedi dunque, si pensi a chi, per evitare l’arresto, fuggendo spinga i passanti facendoli cadere; oppure chi, in bicicletta, coinvolga in manovre pericolose i passanti, travolgendoli ad alta velocità.